Flag_of_Italy_(1861–1946).svg
Summary
Description Flag of Italy (1861–1946).svg |
Deutsch:
Flagge
des
Königreich Italiens
(1861-1946)
In einem staatlichem oder militärischem Kontext ist die
Version mit der Krone
zu verwenden.
English:
Flag
of the
Kingdom of Sardinia
(1851-1861) and of the
Kingdom of Italy
(1861-1946).
Use: Civil flag and ensign
.
In a governmental or a military context, the crowned version (see
Crowned version
) was always used (as State flag and naval ensign).
العربية:
علم إيطاليا (1861-1946).
Français :
Drapeau du
Royaume de Sardaigne
(1851 - 1861) et du
Royaume d'Italie (1861 - 1946)
: dans un contexte gouvernemental ou militaire, la version couronnée (
voir version couronnée
) a toujours été utilisée.
Italiano:
Bandiera
del
Regno di Sardegna
(1851-1861) e del
Regno d'Italia
(1861-1946)
In un contesto militare era sempre utilizzata la versione coronata, vedi
Crowned version
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Source |
http://www.regiamarina.net/ref/flags/flags_it.htm
Norme per l'uso della bandiera nazionale
legge n. 2264 del 24 dicembre 1925 È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale con le modificazioni risultanti dal testo seguente: La bandiera nazionale, è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d'azzurro. Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura. La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale. Per le bandiere nazionali usate dal Regio esercito, dalla Regia marina, dalla Regia aeronautica, come quelle usate dalla marina mercantile e dagli Enti che ne ebbero disciplinato l'uso da apposite disposizioni, nulla è innovato alle prescrizioni ora vigenti. Le bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzura. Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purché questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto. L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Provincie, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale. In caso di trasgressione, il Prefetto provvederà a termini di legge. In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri. Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili. Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nessuno, cittadino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una. In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da L. 1000 e 5000.
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